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O.M. 5/12/2023 N. 234 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (C.S.P.I.)

Utente katia adornato

da Katia Adornato

Personale amministrativo

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Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è l’organo collegiale nazionale che garantisce, per espressa previsione normativa, l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e assicura il supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.

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In allegato l’Ordinanza Ministeriale e la circolare inerente “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni” con i relativi allegati.

Si vota per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in data 7 Maggio 2024 dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

Come è noto, il CSPI è l’organo collegiale nazionale che garantisce, per espressa previsione normativa, l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e assicura il supporto tecnico- scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola; esprime pareri facoltativi esclusivamente sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro e sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione e, infine, sull’organizzazione generale dell’istruzione.

Il CSPI dura in carica 5 anni, ed è composto da 36 membri:

1) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni:

• 1 rappresentante per la scuola dell’infanzia,

• 4 rappresentanti per la scuola primaria,

• 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado.

• 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;

2) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;

3) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;

4) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ata, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena, ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;

5) 15 rappresentanti, nominati del Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’Università, del lavoro, delle professioni dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

6) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

– Sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

– Sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;

– Sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi ed indirizzi di studio;

– Sull’organizzazione generale dell’istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli ed esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all’istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell’istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.

Diverse saranno le liste in corsa e i risultati della competizione elettorale si avranno dopo le elezioni e la raccolta dati a livello nazionale.

 

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

L’elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall’Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio. Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell’istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.

DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE DEI CONVITTI E DEGLI EDUCANDATI

I dirigenti scolastici esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto dell’ampiezza del territorio ragionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente. Alle commissioni elettorali dovranno essere comunicati i nominativi dei dirigenti scolastici aventi diritto di voto in ognuna delle sedi individuate, in modo da consentire a tali commissioni di procedere agli adempimenti previsti. Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di servizio del dirigente scolastico candidato e presentatore sulla base degli elenchi formati secondo quanto previsto dall’Ordinanza. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano anche la scuola per l’esercizio del diritto di voto del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti e educandati. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o educandato di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.

DIRITTO DI ELETTORATO

L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo. può esercitare il diritto all’elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO DETERMINATO

Il personale docente e ATA non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

 COMMISSIONI ELETTORALI

Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di istituto, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo elezionicspi@postacert.istruzione.it entro le ore 14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 aprile 2024).

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. In via del tutto eccezionale, solo qualora si riscontri un numero delle schede da scrutinare notevole e/o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi. In tal caso, le operazioni dovranno essere riprese il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.

 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i termini indicati dall’Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio. I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto “Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – Proclamazione degli eletti”, copia dell’elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d’istituto, perché si proceda all’affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – SEZIONE DEDICATA ALLE ELEZIONI C.S.P.I.

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